Acqua del rubinetto al ristorante, cosa ha stabilito la Consulta
Una recente decisione della Corte costituzionale chiarisce che l’acqua del rubinetto al ristorante non è un diritto soggettivo del cliente, ma una scelta del gestore
La pronuncia della Corte costituzionale ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema dell’accesso all’acqua nei locali pubblici, confermando che l’acqua del rubinetto al ristorante non è un diritto in senso giuridicamente esigibile. La Corte ha chiarito che, in assenza di una norma specifica che imponga la somministrazione gratuita dell’acqua di rete, il cliente non può pretendere per legge la caraffa d’acqua del rubinetto al tavolo, né contestare un eventuale rifiuto del ristoratore.
Il quadro normativo: tra obbligo di acqua potabile e libertà del ristoratore
In Italia, la legislazione sulla somministrazione di bevande nei pubblici esercizi impone ai ristoranti l’obbligo di disporre di una fonte di acqua potabile conforme a rigorosi requisiti igienico-sanitari, ma non impone di servire gratuitamente acqua di rubinetto ai clienti. Questo è il contesto in cui si inserisce l’affermazione secondo cui l’acqua del rubinetto al ristorante non è un diritto: l’obbligo riguarda la disponibilità di acqua potabile, non la modalità di servizio né la gratuità.
Fonti specialistiche del settore ristorazione confermano che “non esistono leggi che obblighino i professionisti della ristorazione ad offrire ai propri clienti acqua del rubinetto gratuitamente”. Analogamente, guide giuridico–operative per i gestori ricordano che il titolare di un ristorante “non è tenuto per legge a servire gratuitamente acqua del rubinetto ai propri ospiti, ma solo a dotarsi nel proprio locale di acqua potabile conforme a specifiche regole igieniche”
La normativa di dettaglio disciplina piuttosto le modalità di somministrazione. Per l’acqua minerale naturale, la legge impone che sia servita esclusivamente nella bottiglia originale, chiusa e con etichetta riportante tutte le informazioni obbligatorie. Per l’acqua non preconfezionata (acqua potabile di rete eventualmente trattata con sistemi di filtrazione o gasatura) il comma 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 181/2003 prevede che sulle caraffe o contenitori utilizzati sia indicata la denominazione “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata”. Anche queste norme rafforzano l’idea che, pur potendo essere offerta, l’acqua di rubinetto in caraffa non è garantita come diritto soggettivo.
Sostenibilità, abitudini di consumo e ruolo dell’informazione al cliente
Organizzazioni dei consumatori e portali informativi ricordano che il cliente può legittimamente chiedere acqua di rubinetto, la cosiddetta “tap water”, e che il ristoratore può acconsentire, eventualmente applicando un prezzo, purché chiaramente indicato in menù. Tuttavia, di fronte a un rifiuto, “l’esercente non può essere sanzionato legalmente in alcun modo”, trasformando la richiesta di caraffa d’acqua in un tema di cortesia commerciale più che di legge.
Dal punto di vista ambientale, il dibattito si collega alla riduzione dei rifiuti plastici e alle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, in cui la gestione sostenibile delle risorse idriche assume un ruolo centrale. L’acqua di acquedotto in Italia è potabile per legge, monitorata in modo costante sia dal gestore del servizio idrico sia dalle ASL locali, e rispetta i parametri fissati dal D.Lgs. 31/2001. Anche per questo, molti esperti ritengono auspicabile che la scelta di offrire acqua del rubinetto, pur non essendo un diritto sancito venga incentivata tramite buone pratiche e comunicazione trasparente.
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