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Caldo, stop al lavoro se si superano i 35°C: le linee guida di Inps e Inail

Se il caldo supera i 35 gradi, sia nel caso di temperatura effettiva che percepita, si potrà sospendere l’attività lavorativa e richiedere la cassa integrazione. Inps e Inail hanno infatti emesso un comunicato stampa nel quale spiegano le linee guida per prevenire le “patologie da stress termico” e le modalità con cui le imprese possono richiedere la cassa integrazione ordinaria. La causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Caldo intenso, se il termometro supera i 35°C le imprese potranno sospendere l’attività lavorativa

I fenomeni climatici estremi, come per esempio le ondate di calore che da maggio proseguono quasi senza sosta, sono stati recentemente messi in relazione con un aumento del rischio di infortuni sul lavoro. Inps e Inail, a tal riguardo, rendono note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Le istruzioni fornite dalla circolare Inps, specificano che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35°C. Tuttavia, anche valori inferiori possono essere considerati idonei nell’ambito dell’integrazione salariale, a patto che nella causale vengano indicate non solo le temperature effettive, cioè quelle riportate dai bollettini meteo, ma anche quelle “percepite”. Queste ultime, infatti, sono notoriamente più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Quali sono i mestieri considerati a rischio?

La circolare specifica che potranno richiedere la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa tutte le attività che prevedono i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Si precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di Cassa integrazione e nella relazione tecnica da allegare alla domanda stessa, è tenuta a specificare solo le giornate in cui intende sospendere o ridurre l’attività lavorativa e il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. Non è invece tenuta a presentare dichiarazioni di Arpal o qualsiasi altro ente specificato che attestino la temperatura né a produrre bollettini meteo. L’Inps infatti procede già in maniera autonoma ad acquisire i bollettino meteo valutandone l’attendibilità in base al tipo di lavorazione in atto.

Per finire, l’Inps informa che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, si riconosce la Cassa integrazione ordinaria in tutti quei casi in cui il titolare dell’azienda ritenga opportuno sospendere o ridurre l’attività lavorativa poiché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni sono dovute alle temperature eccessive.

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