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La tutela dell’ambiente entra in Costituzione: il commento di Sabino Cassese

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nella nostra Costituzione. La Camera ieri ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta. Il Senato aveva dato l’ok con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre.  Il testo era alla seconda lettura alla Camera ed è passato con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. La storica modifica entrerà subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.

Il commento di Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa

Sabino Cassese, interpellato questa mattina dalla redazione di IconaClima,  ha così commentato l’inserimento della tutela dell’ambiente nella nostra costituzione: “c’è da rallegrarsi per tre motivi: il riconoscimento costituzionale del valore dell’ambiente, la proiezione della costituzione nella direzione delle future generazioni e l’ampio consenso parlamentare sulle modifiche.

Spetta ora al legislatore- sottolinea Cassese- tradurre in pratica queste disposizioni costituzionali.

Per il ministro Roberto Cingolani è una “svolta epocale”

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, era presente in aula a Montecitorio al momento del voto e ha definito la giornata “epocale”. ” È giusto che la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica – ha affermato alla stampa Cingolani – è un passaggio imprescindibile per un Paese come l’Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta”.

Tutela dell’ambiente nella Costituzione: gli articoli modificati

Il disegno di legge costituzionale modifica l’articolo 9 e l’articolo 41 della Costituzione, per introdurre la tutela dell’ambiente nel loro dettato.
Le modifiche incidono aggiungendo le espressioni evidenziate di seguito:

Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Nella Costituzione verrà anche introdotta la dicitura “interesse delle future generazioni” – inedita nel dettato costituzionale (nel quale quel profilo è ravvisabile nel concetto di Nazione).
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

In Europa la tutela dell’ambiente è inserita in diverse Costituzioni

Nel nostro Continente molte nazioni hanno inserito in Costituzione la tutela dell’ambiente
In generale le Costituzioni degli Stati europei scritte e elaborate nell’immediato secondo dopoguerra non evidenziano una particolare attenzione verso la tutela dell’ambiente.
Le Costituzioni più recenti invece (come la spagnola del 1978), sono dotate di specifiche disposizioni.
È però accaduto che in sede di revisione costituzionale disposizioni sull’ambiente siano state inserite in corso di tempo entro una Carta costituzionale o legge fondamentale più risalente (come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005).

La sua formulazione testuale si presenta secondo modalità diverse: come principio programmatico, un obiettivo posto all’azione dello Stato, come un diritto all’ambiente salubre, rimanendo impregiudicato di questo la ‘densità’ giuridica, se assurgente o meno a individuale diritto soggettivo, direttamente azionabile e oggetto di tutela giurisdizionale. Esiste anche un diritto fondamentale all’ambiente, a sé considerato (come nella Carta estone) ovvero componente di un più comprensivo diritto (alla dignità umana, in Belgio o alla salute);
In Francia si delinea maggiormente come un diritto-dovere secondo il principio che “chi inquina paga” con richiamo alla responsabilità verso le generazioni future.
In Lussemburgo dopo revisione del 1999 e in Germania dopo revisione del 2002 o in Slovenia esiste anche una specifica menzione della tutela degli animali.

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